1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. - (Cognome del figlio). - Il figlio legittimo assume, per volontà comune dei genitori, il cognome di entrambi, nell'ordine da essi indicato, o il cognome di uno dei genitori.
La scelta e l'ordine dei cognomi iscritti nell'atto di nascita del primo figlio sono mantenuti per i fratelli e le sorelle germani.
Nel caso in cui i genitori scelgano di trasmettere al figlio entrambi i cognomi, il figlio assume il primo dei cognomi di ciascun genitore.
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo.
Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio naturale può assumere