Art. 41.
(Cognome del figlio).

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio). - Il figlio legittimo assume, per volontà comune dei genitori, il cognome di entrambi, nell'ordine da essi indicato, o il cognome di uno dei genitori.
      La scelta e l'ordine dei cognomi iscritti nell'atto di nascita del primo figlio sono mantenuti per i fratelli e le sorelle germani.
      Nel caso in cui i genitori scelgano di trasmettere al figlio entrambi i cognomi, il figlio assume il primo dei cognomi di ciascun genitore.
      Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo.
      Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio naturale può assumere

 

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il cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente se il genitore che per primo lo ha riconosciuto vi consente.
      In mancanza di accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico».